Art. 01 STATUTO
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata:
“ A.S.D. OBIETTIVO DANZA PAGANI”
Art. 02 SEDE
1. L’Associazione ha sede in Pagani (SA) alla Via Gennaro Niglio N° 46.
2. L’Associazione sportiva dilettantistica è una libera associazione di fatto amministrativamente autonoma, regolata a norma dell’art. 18 della Costituzione e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dell’ ex articolo 90 legge 298/2002 e delibera Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 15/07/2004 n° 1273;
3. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell’ordinamento
generale e sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO),del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate,degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l’associazione sportiva intenderà associarsi. Non ha scopo di lucro, non ha fini politici, non è confessionale ed ha durata illimitata.
Art. 03 OGGETTO E SCOPO
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche :
Tutta la Danza Sportiva (BC002-BC003-BC004-BC005-BC006-BC007-BC008-BC009-BC010-BC011), e la Ginnastica ( BI001-BI002-BI003-BI004-BI005-BI006)
Discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Inoltre l’Associazione può:
4. - gestire impianti propri o di terzi adibiti a campi di calcio e strutture sportive di vario genere;
5. - organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni, festival ed ogni attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed Internazionale;
6. - indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.
Art. 4 ATTIVITA’ SECONDARIE
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
1. - servizi ed iniziative di assistenza sociale, assistenza e aiuto a soggetti disabili, assistenza per famiglie e ragazzi a rischio, interventi di recupero sociali; interventi a favore dei soggetti svantaggiati sia fisico che psichico, nonché svantaggio economico, sociale e familiare;
2. - propone e garantisce servizi culturali, sportivi, ricreativi, formativi, didattici, anche attraverso specifiche gestioni convenzioni con terzi operatori, favorendo l’estensione delle attività culturali, sportive, ricreative, anche attraverso l’utilizzo degli impianti sociali a favore dei soci con le medesime finalità.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
4. attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di cui all’articolo 3.4 e di eventuali altre attività sportive;
5. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
6. la gestione di centri benessere o fisioterapici;
7. la vendita di articoli sportivi (kit sportivo, e altro articolo annesso allo sport praticato);
8. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie (sponsorizzazioni sportive), l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
9. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere.
10. Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
11. Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
12. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
13. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
14. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
15. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
16. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
17. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021.
Art. 5 PATRIMONIO ED ENTRATE
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori,
3. Per l’adempimento dei suoi compiti, ‘Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuasti dai Soci fondatori originari;
da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione dell’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l’importo l’anno precedente. La quota di adesione sarà stabilita al primo consiglio direttivo.
5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti a fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.
7. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, e per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.
Art. 6 SOCI
1. Sono aderenti all’Associazione:
i Soci Fondatori;
i Soci ordinari
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo.
3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.
4. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di Dotazione dell’Associazione stessa.
5. Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; La comunicazione della recessione dovrà essere comunicata al Presidente dell’Associazione che lo renderà noto al consiglio direttivo.
7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tale caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
8. I Soci minorenni hanno la possibilità dell’esercizio del diritto di voto per tramite dei propri genitori o di chi ne fa le veci
9. Si perde la qualifica di Socio con:
– Il mancato pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo
-Mancato rispetto delle disposizioni del seguente statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni approvate dagli organi dell’associazione
-Attività contrarie agli interessi dell’associazione o che le arrechino danno, anche morale o
discredito
Art. 7 ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
• Il Presidente del Consiglio Direttivo;
• Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
• Il Consiglio Direttivo.
Art. 8 L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
1. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.lgs. 36/2021;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni di uno dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda a almeno due Consiglieri La convocazione è fatta a mezzo telefonico (Whatsapp), email o pec in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.
5. E’ fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina
Art. 10 IL PRESIDENTE
1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 11 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.
Articolo 12 IL CONSIGLIERE/TESORIERE
1. Le funzioni di consigliere e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal consigliere o dal vicepresidente.
3. Il consigliere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il consigliere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 13 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell’Associazione.
Art. 14 BILANCIO CONUNTIVO E PREVENTIVO
1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno
2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Art. 15 AVANZI DI GESTIONE
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità. Sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 18 OBBLIGHI
Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi.
Art. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto al Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione.
Art. 20 LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Art. 21- I TESSERATI
1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
atleti;
dirigenti sociali e soci di società affiliate;
giudici/arbitri;
dirigenti;
tecnici, istruttori;
altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
2. L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.
Art. 22 – TRASFORMAZIONE IN TERZO SETTORE
1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 23 LAVORATORI E VOLONTARI
- I lavoratori dell’associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
- Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli art. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021
- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art.37 D.Lgs. 36/2021.
- L’associazione può altresi’ stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art 30 D.Lgs. 36/2021
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1 n. 3 cc. Per quest’ultima di applica l’eccezione prevista all’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
-Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 , del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Letto ed approvato nella seduta del giorno 07 del mese di Maggio 2024.
Il Presidente EMANUELE SALVATORE
il Vicepresidente PETROSINO
Il Consigliere PETROSINO MADDALENA
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Nel caso in cui si sia impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere la seguente autodichiarazione:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.